Part time: domande entro il 15 marzo

Come stabilito in via permanente dall’O.M. n. 55/98, entro il 15 marzo 2020 gli interessati alla trasformazione del rapporto da full time in part time e viceversa potranno farne richiesta per l’a.s.2020/2021.
Tale scadenza riguarda il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le domande vanno indirizzate al Dirigente scolastico della scuola di servizio.
La scadenza del 15 marzo non riguarda chi si trova già  in contratto di part-time perché la durata minima è due anni e, in assenza di diversa comunicazione, si intende prorogata per il biennio successivo. Eventuali richieste di rientro, inoltrate dopo un anno a regime di tempo parziale, possono essere accolte solo in presenza di motivate esigenze ed anche in relazione alla situazione complessiva degli organici.
È possibile avvalersi di quanto previsto dall’art. 8 del Dlgs 81/15: diritto al part-time con precedenza sia per il lavoratore affetto da patologia oncologica o cronico-degenerativa comportante ridotta capacità  lavorativa, che per un lavoratore in assistenza al coniuge, al figlio o ai genitori affetti sempre da medesime gravi patologie.
Nella domanda, vanno indicate la modalità  di richiesta e cioè:
“¢ part-time orizzontale (con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi)
“¢ part-time verticale (con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno; per il solo personale ATA, inoltre, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione e cioè settimana, mese o anno)
“¢ part-time misto (con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due precedenti modalità ).
Va anche indicata la durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno. Per i docenti della scuola secondaria di I e di II grado va garantita l’unicità  dell’insegnamento, nel numero di ore richiesto per ciascuna classe come previsto dal piano orario degli ordinamenti.

Part time: domande entro il 15 marzo

Come stabilito in via permanente dall’O.M. n. 55/98, entro il 15 marzo 2019 gli interessati alla trasformazione del rapporto da full time in part time e viceversa potranno ferne richiesta per l’a.s.2019/2020.
Tale scadenza riguarda il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le domande vanno indirizzate al Dirigente scolastico della scuola di servizio.
La scadenza del 15 marzo non riguarda chi si trova già  in contratto di part-time perché la durata minima è due anni e, in assenza di diversa comunicazione, si intende prorogata per il biennio successivo. Eventuali richieste di rientro, inoltrate dopo un anno a regime di tempo parziale, possono essere accolte solo in presenza di motivate esigenze ed anche in relazione alla situazione complessiva degli organici.
È possibile avvalersi di quanto previsto dall’art. 8 del Dlgs 81/15: diritto al part-time con precedenza sia per il lavoratore affetto da patologia oncologica o cronico-degenerativa comportante ridotta capacità  lavorativa, che per un lavoratore in assistenza al coniuge, al figlio o ai genitori affetti sempre da medesime gravi patologie.
Nella domanda, vanno indicate la modalità  di richiesta e cioè:
“¢ part-time orizzontale (con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi)
“¢ part-time verticale (con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno; per il solo personale ATA, inoltre, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione e cioè settimana, mese o anno)
“¢ part-time misto (con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due precedenti modalità ).
Va anche indicata la durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno. Per i docenti della scuola secondaria di I e di II grado va garantita l’unicità  dell’insegnamento, nel numero di ore richiesto per ciascuna classe come previsto dal piano orario degli ordinamenti.