Emergenza coronavirus: nuovo decreto per affrontare l’emergenza

In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto legge 18 del 17 marzo 2020 per garantire lo stanziamento di ulteriori risorse a sostegno delle famiglie e dei lavoratori per affrontare l’emergenza epidemiologica COVID-19.
Fra le misure più importanti adottate con il decreto legge c’è lo stanziamento di fondi per l’acquisto di strumentazione adatta alla didattica a distanza e per l’acquisto di materiale utile all’igiene degli edifici e di tutela del personale e degli studenti, la proroga dei termini per i concorsi, l’assunzione provvisoria per l’anno 2020 di 1.000 assistenti tecnici a supporto delle scuole e in primo luogo della didattica, la proroga delle supplenze docenti e altro ancora (estensione dei congedi parentali, proroga dei termini delle scadenze amministrative fino al 15 aprile, estensione della durata dei permessi mensili per assistenza familiari disabili, proroga dei termini delle scadenze amministrative fino al 15 aprile).
La FLC CGIL è ora impegnata affinché in sede di conversione del decreto si facciano ulteriori e migliorativi passi in avanti.
Fra questi la necessità  di rendere permanente l’istituzione dei mille posti di assistente tecnico che anzi nelle scuole del primo ciclo dovrebbero estendersi, a regime, a tutte le scuole fino alla copertura di un assistente tecnico per istituzione scolastica. Ma anche lo sforzo di adottare misure di massima semplificazione nella stabilizzazione del personale precario, con riferimento al piano straordinario di assunzione dei docenti, ma anche del personale educativo, del personale ATA (facenti funzione), nella consapevolezza che dovrebbe essere ormai universale, che la continuità  didattica, in un auspicabile rapido ritorno alla normalità , costituirà  un punto di forza nel recupero del tempo perduto e nello sviluppo di un’offerta formativa di qualità .
L’urgenza di stabilizzazione del personale precario deve seguire percorsi dettati dalla massima semplificazione e tempestività . È evidente infatti che le procedure concorsuali potrebbero subire uno slittamento importante, tale da non rendere realizzabili le assunzioni entro settembre. Ed è evidente che la scuola, dopo le difficoltà  affrontate, non può permettersi di ripartire con più di 160.000 cattedre prive di un titolare.
La sospensione delle procedure concorsuali è una scelta necessaria in questo momento, pertanto il governo dovrebbe avviare subito procedure semplificate per il concorso straordinario della scuola secondaria di I e II grado e procedure per titoli per la copertura delle cattedre vacanti, da utilizzare in coda altre graduatorie vigenti (GAE, GM 2016 e GMR 2018).
È infine sicuramente positivo che il governo preveda risorse ad hoc per la proroga dei contratti di supplenza breve. L’indicazione di assumere personale dotato di propria strumentazione va certamente iscritta nella situazione emergenziale in cui si trova la scuola e l’intero Paese, e risponde all’esigenza di implementare la didattica a distanza. Tuttavia i termini della deroga alla normativa vigente non sono chiari, così come non è chiara l’applicazione di questa misura. Manca qualsiasi riferimento all’istruzione degli adulti (Cpia) che auspichiamo vengano presi in debita considerazione al momento della ripartizione delle risorse. Ribadiamo quindi la necessità  di adottare provvedimenti specifici per la scuola, che devono essere concertati con le parti sociali, al fine di evitare situazioni di disagio per la scuola e i suoi addetti e ricadute negative in fase di applicazione delle norme.
Da ultimo, sulla didattica a distanza, registriamo come utile, anche in prospettiva, lo stanziamento di risorse operato dal decreto, la maggior parte delle quali proprio in favore degli studenti meno abbienti. Tuttavia, restano aperte molteplici criticità , derivanti innanzitutto dalla disparità  di accesso (per aree geografiche e condizioni socio economiche) a questo strumento e dal rischio conseguente di acuire le disuguagliante e l’impoverimento educativo proprio delle fasce più deboli. Va ribadito inoltre che la didattica a distanza, pur utile e necessaria nel contesto che stiamo affrontando, non può che essere, anche dal punto di vista didattico e pedagogico, una misura emergenziale e non sostitutiva della didattica in presenza, asse portante della scuola come comunità  educante. Infine, per quanto riguarda in particolare il personale docente, tale strumento determina non pochi problemi e ricadute sul rapporto di lavoro (a partire dal diritto alla disconnessione, ma non solo) attualmente non normate a livello contrattuale.
In ogni caso pensiamo che, data la complessità  e la varietà  delle misure che debbono riguardare la scuola con le sue articolazioni e le sue specifiche e particolari esigenze, si rende necessario un provvedimento specifico. Di questo, la FLC CGIL, si farà  portatrice nei confronti della politica e dell’amministrazione.
NORME COMUNI
Congedi parentali (artt. 23 e 25).
“¢ Possibilità  di fruire, a domanda, di un periodo di congedo parentale straordinario fino a 15 giorni fruibile alternativamente da entrambi i genitori, anche affidatari, con retribuzione al 50%. Il congedo si aggiunge al congedo parentale (è possibile convertire in congedo straordinario tutti i giorni di congedo parentale già  fruiti nel mese di marzo), viene erogato esclusivamente se entrambi in genitori lavorano come dipendenti e non prevede limiti di età  in caso di figli con grave disabilità  che frequentino le scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
“¢ Il congedo non può essere fruito se uno dei due genitori beneficia di forme di sostegno al reddito o del lavoro a distanza.
“¢ Possibilità  di astenersi dal lavoro per i genitori con figli minori, di età  compresa tra i 12 e i 16 anni, per il periodo di sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività  nelle scuole, senza corresponsione di indennità  né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
“¢ Le disposizioni si applicano anche nei confronti dei genitori affidatari.
Estensione della durata dei permessi mensili per assistenza familiari disabili (art. 24)
Si prevede per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020 l’incremento, a domanda, di ulteriori complessive 12 giornate dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 104/92 (assistenza familiare disabile in condizione di gravità ) nel limite di 553,5 milioni di euro, superato il quale l’INPS provvede al rigetto delle richieste presentate dagli aventi diritto.
Fino a 15 giorni per congedo parentale straordinario retribuito al 50% per chi ha figli fino a 12 anni. Congedo non retribuito per tutta la durata dell’emergenza con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL (art. 33)
I termini per la presentazione di NASpI e DIS-COLL sono ampliati da sessantotto (68) a centoventotto (128) giorni.
Disposizioni in materia di lavoro agile (art. 39)
Fino al 30 aprile i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità  hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità  agile. I lavoratori affetti da gravi patologie è riconosciuta la priorità  nell’accoglimento della richiesta di lavoro agile.
Sospensione delle procedure concorsuali per 60 giorni (art. 87)
Per sessanta giorni, dall’entrata in vigore del decreto, sono sospese le procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego. Fanno eccezione le procedure in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalitaÌ€ telematica. Possono essere concluse le procedure per le quali risulti giaÌ€ ultimata la valutazione dei candidati, i procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, che si instaurano e si svolgono in via telematica.
Norme specifiche settore scuola
Didattica a distanza e assunzione di 1.000 assistenti tecnici nell’anno 2020 (art. 120).
Stanziamento di 85 milioni di euro utili a consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali, a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme, a formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. Gli acquisti possono avvenire con procedure di gara semplificate.
Per quanto riguarda l’assunzione di assistenti tecnici con contratti a tempo determinato fino al termine delle attività  didattiche, il decreto così recita: “Limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, al fine di assicurare anche nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità  della strumentazione informatica, nonché per il supporto all’utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, le predette istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti sino al termine delle attività  didattiche con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità , anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.”
Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici (art. 77)
Stanziamento di 43,5 milioni di euro acquisto di materiali per la pulizia straordinaria dei locali, di dispositivi di protezione e igiene personale sia per il personale sia per gli studenti.
Proroga dei termini delle scadenze amministrative fino al 15 aprile.
Sospensione delle procedure concorsuali per 60 giorni (art. 87)
Questo articolo si applica anche alle scuole paritarie.
Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari (art. 121)
Per favorire la continuità  occupazionale dei docenti titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attivitaÌ€ didattiche disposti in relazione all’emergenza sanitaria, il Ministero dell’istruzione assegna alle scuole le risorse finanziarie per stipulare/prorogare i contratti di supplenza, nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’universitaÌ€ e della ricerca. Le istituzioni scolastiche statali stipulano contratti a tempo determinato sia al personale docente che ATA provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell’attivitaÌ€ lavorativa al fine di potenziare le attivitaÌ€ didattiche a distanza presso le istituzioni scolastiche statali, anche in deroga a disposizioni vigenti in materia.
NORME SPECIFICHE PER UNIVERSITA’ RICERCA E AFAM
L’art. 100, comma1 istituisce un “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università , delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca” con una dotazione pari a 50 milioni di euro. Successivamente, con uno o più decreti del Ministro dell’università  e della ricerca saranno individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse stanziate. La cifra stanziata equivale a circa lo 0,5% del finanziamento statale dei tre settori ed è certamente un provvedimento necessario, anche se, considerato il gravissimo sottofinanziamento ordinario, l’importo appare in tutta evidenza inadeguato (basta solo prendere in considerazioni le possibili conseguenze dell’emergenza rispetto alle attività  conto terzi verso soggetti privati). C’è naturalmente il tema di avere anche delle risorse a disposizione per i lavoratori precari per prolungare i contratti al fine di consentire il completamento delle attività  previste. Al comma 2 è prevista una proroga dei mandati dei Presidenti e dei componenti degli organi statutari degli Enti pubblici di ricerca che sono in scadenza durante il periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020. Le motivazioni della disposizione sono comprensibili e quindi, in tal senso, appare indecifrabile l’esclusione che viene fatta per l’ISTAT. Il comma 3 risponde alla necessità  di semplificare le procedure per l’approvvigionamento di servizi essenziali
L’art. 101 dispone al comma 1 che, in deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, l’ultima sessione di laurea dell’anno accademico 2018/2019 è prorogata al 15 giugno 2020. Nei successivi commi 2, 3 e 4 si chiarisce che l’attività  svolta con modalità  a distanza viene equiparata in toto a quella svolta con modalità  in presenza. Infatti durante il periodo di sospensione della frequenza delle attività  didattiche, tutte le attività  formative e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento, il tutorato, e le attività  di verifica dell’apprendimento, svolte con modalità  a distanza, sono computate ai fini dell’assolvimento dei compiti dei professori e dei ricercatori e sono valutabili ai fini dell’attribuzione degli scatti e della valutazione per l’attribuzione della classe stipendiale successiva. Al comma 5, si prevede che le attività  formative erogate con modalità  a distanza sono valide anche ai fini del computo dei crediti formativi universitari (CFU), previa attività  di verifica dell’apprendimento, e ai fini dell’attestazione della frequenza obbligatoria. Il comma 6 riguarda l’abilitazione scientifica nazionale 2018-2020 e prevede la proroga al 30 luglio 2020 dei lavori delle commissioni riferiti al quarto quadrimestre e conseguentemente viene differita al 31 luglio 2020 la data di scadenza della presentazione delle domande per il quinto quadrimestre. Questo articolo prevede il giusto riconoscimento per gli studenti e per il personale delle attività  svolte a distanza, evitando però di dare indicazioni circa la gestione di queste attività : già  oggi si registrano situazioni molto diversificate da ateneo ad ateneo circa la possibilità  di effettuare o meno gli esami a distanza. L’art. 101 dispone l’inevitabile slittamento di alcune scadenze (sessione di laurea, ASN) e in quest’ottica ci saremmo aspettati anche il rinvio dell’applicazione e delle scadenze della VQR 2015-2019.
Al comma 7 è previsto l’estensione delle misure descritte dall’articolo 101 anche alle istituzioni dell‘AFAM. È questo il caso dell’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relativo all’anno accademico 2018/2019, prorogata al 15 giugno.
L’art. 102 riguarda l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo e dispone che il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia abiliti all’esercizio della professione di Medico Chirurgo, previo giudizio di idoneità  sui risultati relativi alle competenze dimostrate nel corso del tirocinio pratico-valutativo svolto all’interno del Corso di studi. Quindi non è più necessario l’esame d’abilitazione alla professione. La norma è chiaramente dettata dalle particolari condizioni di sofferenza del Servizio Sanitario Nazionale e, dunque, dalla necessità  di poter disporre quanto prima di medici abilitati, nonché dalle oggettive condizioni di difficoltà  con le quali dovrebbe essere svolta la prova di esame di abilitazione, che si tiene in data unica su tutto il territorio nazionale e che, non a caso, è già  stata oggetto di un rinvio in considerazione dello stato emergenza. L’abolizione dell’esame di stato per i medici è un provvedimento da tempo in discussione, quello che lascia perplessi è l’effetto che si ritiene che tale provvedimento possa avere rispetto all’emergenza attuale, a meno che non si pensa che tale situazione si protragga per molti mesi ancora, poiché si immagina una sorta di semplice travaso di massa tra i medici appena laureati che verranno immediatamente utilizzati sul territorio e i medici in servizio in tali ambiti che a loro volta verranno utilizzati nelle corsie degli ospedali, così, dall’oggi al domani, come se fosse una cosa semplice da realizzarsi, logisticamente e professionalmente. il tema della carenza dei medici merita sicuramente una riflessione di prospettiva, rispetto al numero chiuso, al numero troppo esiguo di posti a disposizione per conseguire una specializzazione e infine al fatto che i policlinici universitari negli ultimi dieci anni sono sempre più stati indirizzati ad attività  di assistenza a discapito dell’attività  di formazione e ricerca e che questa tendenza, è del tutto evidente, si è rivelata un grave errore che andrà  al più presto recuperato.
NORME SPECIFICHE PER IL LAVORO PRIVATO
Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario (art. 19)
La causale generica “emergenza COVID-19″ può essere invocata per interventi di tutela salariale ordinaria che possono decorrere dal 23 2019, e durare al massimo 9 settimane, fino ad agosto 2020. Non è più obbligatorio il rispetto dei termini procedimentali, fatta salva informazione, consultazione e esame congiunto, da svolgersi entro tre giorni dalla comunicazione preventiva. La domanda può essere presentata entro il quarto mese dall’inizio dell’evento. Il Fis è esteso anche alle aziende con più di 5 dipendenti. L’INPS può provvede a pagamento diretto.
Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già  in Cassa integrazione straordinaria (art. 20)
Alle aziende attualmente in CIGS è consentita una sospensione di nove settimane, con l’intervento della CIGO. Le nove settimane non influiscono sui limiti temporali per altri trattamenti ordinari.
Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà  in corso (art. 21)
L’assegno di solidarietà  del FIS può essere sospeso e sostituito con 9 settimane di assegno ordinario. Le nove settimane extra non incidono sulla durata massima relativa all’assegno ordinario.
Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga (art. 22)
Le Regioni possono attivare CIGD per datori di lavoro non destinatari di tutele «ordinarie». Contrariamente al FIS, per la CIGD non sono previste deroghe alla procedura. L’intervento ha una durata massima di 9 settimane. È necessario l’accordo solo per le aziende con più di cinque dipendenti. Anche in questo caso la sospensione può decorrere dal 23 febbraio 2020. È prevista solamente la modalità  di pagamento diretto.
Periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato equiparato alla malattia (art. 26)
Il periodo di quarantena o permanenza domiciliare con sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato è equiparato alla malattia. Tale periodo non è computabile ai fini del periodo di comporto. Per i lavoratori riconosciuti disabili gravi o in condizioni di rischio certificato il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità  sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.
Indennità  per professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 27)
È prevista una indennità  per professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa iscritti a Gestione Separata per il mese di marzo pari a 600 euro.
Incumulabilità  tra indennità  (art. 31)
Le indennità  previste nel decreto non sono cumulabili tra loro.
Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza (art. 44)
Per i lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività  o il loro rapporto di lavoro, è istituito un Fondo volto a garantire il riconoscimento di una indennità . Tale misura sarà  definita con successivo decreto.
Sospensione dei licenziamenti (art. 46)
Dalla data di entrata in vigore del decreto non possono essere avviate procedure per licenziamenti collettivi. Tutte le procedure in corso al 23/2/2020 sono sospese per lo stesso periodo. Durante lo stesso periodo non è possibile licenziare dipendenti per giustificato motivo oggettivo.
Indennità  collaboratori sportivi (art. 96)
È prevista una indennità  per i collaboratori sportivi. Le domande, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società  Sport e Salute. È previsto un successivo decreto che chiarirà  entità  e modalità  del rimborso.