Lavoratori fragili

Tutto il personale scolastico in questi giorni è impegnato per riaprire le scuole e riprendere le attività  didattiche in presenza. Ma per la ripartenza delle attività , stante la situazione sanitaria, è necessario garantire condizioni di sicurezza, a maggior ragione per quei lavoratori che, per particolari condizioni di salute, potrebbero essere più esposti al rischio di contagio.
Il MI si è impegnato, sottoscrivendo il Protocollo nazionale sulla sicurezza, a fornire disposizioni chiare in materia, prevedendo anche uno specifico confronto con le organizzazioni sindacali al fine di individuare le possibili forme di utilizzazione di questo personale. Auspichiamo che prima dell’inizio delle lezioni tutti i dubbi e i problemi trovino le necessarie soluzioni.
Chi sono i lavoratori fragili?
A seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 è stata introdotta la “sorveglianza sanitaria eccezionale” (art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77).
Essa riguarda i “lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età  o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità  che possono caratterizzare una maggiore rischiosità “.
Il concetto di fragilità  va dunque individuato nelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti (due o più patologie) che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio (dal rapporto dell’ISS “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” del 21.08.2020)
Come viene assicurata la “”sorveglianza sanitaria eccezionale” ai lavoratori fragili?
La sorveglianza sanitaria eccezionale è assicurata dal datore di lavoro a richiesta del lavoratore interessato.
Il datore di lavoro deve informare di tale opportunità  tutto il personale; questi poi (docente o ATA), in ragione del proprio stato di salute, può chiedere al proprio Dirigente Scolastico di essere sottoposto a visita medica (ai sensi dell’art. 41 D. Lgs. 81/08) per accertare la propria condizione di “lavoratore fragile”.
Il Dirigente Scolastico, ricevuta la richiesta da parte del lavoratore, lo invia a visita medica:
a. attraverso il medico competente se già  nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D.Lgs 81/08
b. attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di consorziare più istituti scolastici;
c. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con propri medici del lavoro.
Dopo la visita medica
Con la visita medica il medico competente deve accertare se il lavoratore è effettivamente “fragile” e può lavorare o meno in presenza.
Qualora venisse accertato che le condizioni del lavoratore sono effettivamente a rischio più elevato per eventuale contagio da COVID-19, il medico competente, con apposita certificazione medica, indica al datore di lavoro le misure o le limitazioni temporanee da adottare a tutela della salute del lavoratore fragile.
Queste possono prevedere: l’utilizzo di ulteriori dispositivi di sicurezza (ad es mascherine FFP2); l’assegnazione ad altra postazione; l’effettuazione del lavoro in modalità  agile o a distanza.
Tali misure dovranno essere commisurate dal medico competente in base allo stato di salute del lavoratore e in rapporto alla tipologia di lavoro e alle specifiche condizioni di sicurezza presenti nel posto di lavoro.
Se nessuna delle prescrizioni sopra indicate è attuabile il lavoratore potrà  essere riconosciuto temporaneamente inidoneo, fino alla data indicata dal medico competente e comunque almeno sino alla fine del periodo di emergenza.
Va evidenziato che, ai sensi dell’art.83 c.3 della L.77/2020, “l’inidoneità  alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro”.
L’utilizzo in modalità  di lavoro agile
Il D.L. 104/2020 (art. 32 c. 4) ha escluso la possibilità  che il personale scolastico, diversamente da tutti gli altri lavoratori pubblici, possa essere utilizzato in modalità  agile per tutto l’a.s. 2020/21. Si tratta di un’esclusione grave ed incomprensibile, perché non solo priva le scuole della possibilità  di organizzare il lavoro in modo più funzionale e più sicuro rispetto alle necessità  determinate dall’emergenza sanitaria, ma non di meno rischia di compromettere il diritto alla tutela della salute del personale, specie se riconosciuto “fragile”.
Nonostante ciò il D.L. 83/2020 ha prorogato alla data del 15 ottobre 2020 l’efficacia di alcune misure in precedenza adottate, in particolare la proroga delle disposizioni relative al “lavoro in modalità  agile” per “i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età  o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità  che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità “ (art. 90 del D.L. 34/2020 convertito in L.77/2020).
L’utilizzo in modalità  agile del lavoratore fragile, pertanto, resta un diritto del lavoratore esplicitamente previsto dalle norme “Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19″.
Questo diritto è riconosciuto sulla base delle valutazioni dei medici competenti, “”¦a condizione che tale modalità  sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa”. (Art. 90 L. 77/2020).
Appare del tutto evidente, allora, l’urgenza di definire quanto prima quali prestazioni lavorative nell’ambito scolastico sia possibile rendere in modalità  agile, in modo tale che qualora un lavoratore venisse dichiarato “fragile” sarebbe chiaro e immediato come poterlo utilizzare.
L’altro problema è che le scuole a volte non hanno a disposizione il medico competente, con la conseguenza che il lavoratore ha difficoltà  ad essere sottoposto a visita.
Per ovviare alle difficoltà  sopra indicate con il “Protocollo” nazionale del 6 agosto 2020 per il riavvio in sicurezza delle attività  scolastiche, il MI si è assunto i seguenti impegni nei confronti delle organizzazioni sindacali:
“¢ prevedere l’individuazione, in tutte le scuole, del medico competente che effettui la sorveglianza sanitaria;
“¢ fornire tempestivamente, comunque entro l’inizio del prossimo anno scolastico, indicazioni precise in ordine alle misure da adottare nei confronti dei cosiddetti “lavoratori fragili”.
Inoltre il MI si è impegnato a confrontarsi con le OO.SS. per approfondire il fenomeno relativo al “personale in condizioni di fragilità “, al fine di individuare eventuali modalità  e procedure di carattere nazionale nell’ambito dell'”accomodamento ragionevole” previsto dal Protocollo Nazionale di Sicurezza del 24 aprile 2020. Con questo confronto non si tratta di definire insieme al MI quali siano i lavoratori fragili, compito che spetta ai medici competenti, ma di individuare le possibili forme di utilizzazione del personale che, nonostante determinate patologie, fino a poco tempo fa ha potuto lavorare in condizioni sicurezza e ora, a causa del covid-19, necessita di misure di protezione aggiuntive per poter continuare a lavorare senza esporsi al rischio del contagio. A titolo di esempio, per il personale ATA riconosciuto in condizione di fragilità , si potrebbe prevedere che svolga il proprio lavoro in modalità  agile.
Ad oggi purtroppo questi impegni non sono stati ancora rispettati. Tuttavia il Mi, anche a seguito di nostre ripetute sollecitazioni, ha fatto sapere che a breve convocherà  le parti sindacali dopo che avrà  chiarito alcuni aspetti sulla materia con le altre amministrazioni competenti, ovvero Funzione Pubblica, Ministero del Lavoro e Ministero della Salute.