Pensionamenti personale della scuola: domande entro il 21 ottobre 

È stata pubblicata dal Ministero dell’Istruzione la nota 31924 dell’8 settembre 2022, concernente le dimissioni volontarie dal servizio del personale della scuola dal 1° settembre 2023, in attuazione del Decreto ministeriale 238 dell’8 settembre 2022. È allegata alla circolare la tabella con l’indicazione dei requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema “misto di calcolo”.
LE SCADENZE
La scadenza per la presentazione delle domande, comprese le istanze di permanenza in servizio ai fini del raggiungimento del minimo contributivo, è fissata al 21 ottobre 2022 per tutto il personale scolastico, a eccezione dei dirigenti scolastici per i quali il termine sarà , come lo scorso anno, il 28 febbraio.
Ape sociale
La domanda di cessazione dal servizio per gli aventi diritto all’APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci può essere presentata, in formato analogico o digitale, entro il 31 agosto 2023.
Le domande, si presentano utilizzando le istanze online. 
La richiesta di dimissioni per pensione anticipata anche quest’anno potrà  essere formulata avvalendosi di tre istanze Polis che saranno attive contemporaneamente.
La prima conterrà  le tipologie con le domande di cessazione “ordinarie” (anzianità  contributiva, opzione donna, dimissioni senza diritto a pensione, personale già  trattenuto in servizio negli anni precedenti); la seconda e la terza conterranno le istanze relative rispettivamente alle cosiddette quota 100 e quota 102.
Gli interessati al mantenimento in servizio a tempo parziale, sono tenuti ad esprimere l’opzione per la cessazione ovvero per la permanenza a tempo pieno, qualora venissero accertate circostanze ostative all’accoglimento della domanda di part time.
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DOMANDA DI PENSIONE: deve essere inviata direttamente all’INPS, esclusivamente attraverso le seguenti modalità :
1. presentazione della domanda online accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione;
2. presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
3. presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.
DOMANDA DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO: si presenta all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale
Il trattenimento in servizio può essere accordato al personale che compiendo 67 anni di età  entro il 31 agosto 2023 non abbia maturato a quella data l’anzianità  contributiva di 20 anni, ma solo quando tale requisito risulti raggiungibile entro i 71 anni. 
Il personale impegnato in progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato dal dirigente scolastico al fine di assicurare continuità  alle attività  previste negli accordi sottoscritti con scuole o università  dei Paesi stranieri.
COME SI VA IN PENSIONE
Pensione di vecchiaia
“¢ per uomini e donne con almeno 20 anni di contributi  (art.24, commi 6 e 7 della L. 214/2011)
67 anni al 31 agosto del 2023 d’ufficio
67 anni al 31 dicembre del 2023 a domanda.
“¢ per lavoratori e lavoratrici addetti a mansioni gravose, per i quali si prevede l’esclusione dall’adeguamento all’aspettativa di vita  (art. 1 commi da 147 a 153 legge 205/17)
66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2023 a domanda, purchè in possesso di un’anzianità  minima contributiva di 30 anni al 31 agosto 2023
Per tale fattispecie non si applicano le disposizioni del cumulo di cui alla L. 228/2012.
Pensione anticipata (art. 15 D.L. 4/2019 convertito dalla L. 26/2019)
“¢ per le donne: 41 anni e 10 mesi di anzianità  contributiva minima entro il 31 dicembre 2023;
“¢ per gli uomini: 42 anni e 10 mesi di anzianità  contributiva minima entro il 31 dicembre 2023.
Opzione donna (art. 1 comma 9 della L. n. 243/2004, come declinata nella legge 26 del 2019 e 234/2021 art. 1 c.94)
“¢ anzianità  contributiva minima 35 anni
“¢ età  anagrafica 58 anni
L’assegno pensionistico verrà  conteggiato per intero col sistema contributivo.
Nella legge di bilancio per il 2023 potrebbero essere rivisti i requisiti di questa opportunità  pensionistica, per cui il Ministero dell’Istruzione dovrà  fornire adeguata informazione.
I requisiti anagrafici e contributivi devono essere maturati al 31/12/2021, salvo nuove disposizioni nella prossima legge di bilancio.
Quote 100 e 102 (L.26/2019 come modificata dall’art.1 c.87 della L.234/2021)
a. requisiti maturati al 31 dicembre 2021
“¢ anzianità  contributiva minima 38 anni
“¢ età  anagrafica 62 anni.
b. requisiti maturati al 31 dicembre 2022
“¢ anzianità  contributiva minima 38 anni
“¢ età  anagrafica 64 anni.
Cumulo e totalizzazione
“¢ Tra le pratiche più complesse da lavorare sono quelle che richiedono il pensionamento tramite gli istituti del cumulo e della totalizzazione dei servizi in casse pensionistiche diverse.
Anche quest’anno abbiamo chiesto che tali modalità  di accesso alla pensione fossero contemplate nelle istanze online, ma ancora non sappiamo se la richiesta sia stata accolta  da parte dell’Amministrazione e dell’INPS.
In caso contrario si suggerisce agli interessati di accompagnare le dimissioni tramite istanze online con un modello cartaceo.
Ape sociale. La sperimentazione “APE sociale”, riconfermata per tutto il 2022, include tra i beneficiari in qualità  di lavoratori che svolgono attività  “gravose” gli insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria in possesso di un’età  anagrafica di almeno 63 anni e di almeno 36 anni di contributi , in servizio per almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero per 6 anni negli ultimi 7.
L’istituto interessa inoltre i lavoratori che assistono da almeno 6 mesi il coniuge o parente convivente con certificazione di Legge 104, art. 3 comma 3, gli invalidi civili con riduzione della capacità  lavorativa pari o superiore al 74%, disoccupati che abbiano concluso la Naspi.
Per le suddette tipologie è richiesta un’anzianità  contributiva di almeno 30 anni.
Per le lavoratrici madri l’anzianità  contributiva minima è ridotta di 12 mesi per ogni figlio, fino ad un massimo di 2 anni.
I requisiti anagrafici e contributivi